Quinto Incontro di Libertà e Giustizia sull’Europa: Frontiere, migrazione e asilo

giovedì, 4 Aprile, 2024
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L’accesso ai diritti fondamentali rappresenta l’orizzonte per lo sviluppo delle politiche europee di migrazione ed asilo.

Libertà e Giustizia, insieme alle associazioni più rappresentative a tutela dei diritti civili, ritiene che non vi possa essere uno Spazio di libertà, Sicurezza e Giustizia Europeo, senza la garanzia di tutela dei diritti universali dell’uomo, come enunciati dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, dai Patto internazionale sui diritti civili e politici, dalla Convezione Europea dei diritti dell’uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Questo significa che:

 

  • la libertà di movimento (garantita dall’articolo 12 dei Patto sui diritti civili e politici) deve essere garantita per cittadini e non cittadini europei sullo Spazio Schengen.
  • alla luce dei risultati positivi ottenuti dall’applicazione della Direttiva Protezione Temporanea nei confronti dei cittadini ucraini, l’accesso al lavoro, alla tutela della salute, all’istruzione siano garantiti per tutti i migranti, richiedenti asilo, soggetti in fuga da guerra, persecuzioni, minacce o seri pericoli per la vita per l’incolumità personale, rischio fondato di non sopravvivenza a causa di calamità naturali.
  • le misure alternative alla detenzione ammnistrativa siano privilegiate (quali l’obbligo di dimora), come previsto dall’art. 3, comma 7 della Direttiva Accoglienza 2013/33/UE e dall’art. 15 della Direttiva Rimpatri 2008/115/EC (le alternative alla detenzione possono includere: obblighi di segnalazione, come la segnalazione alla polizia o alle autorità preposte all’immigrazione a intervalli regolari; l’obbligo di restituire un passaporto o un documento di viaggio; requisiti domiciliari, come vivere e dormire a un determinato indirizzo; rilascio su cauzione con o senza fideiussione; requisiti del garante; affidamento al supporto di un operatore sanitario o nell’ambito di un piano di assistenza con l’assistenza della comunità o team di salute mentale; o monitoraggio elettronico, come il braccialetto elettronico).
  • Il trattenimento dei migranti possa essere disposto solo in casi eccezionali, espressamente previsti dalla legge, (interpretata alla luce della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea), a seguito di fatti accertati da parte di un’autorità giudiziaria indipendente.
  • il trattenimento delle persone vulnerabili e dei minori venga preferibilmente evitato e in ogni caso venga disposto il rilascio il prima possibile come disposto dall’art. 11 della Direttiva Rimpatri.
  • Nei casi eccezionali e tassativamente previsti dalla legge di detenzione amministrativa, gli Stati membri devono garantire l’accesso alle cure mediche, il diritto di difesa (mediante l’accesso ad un avvocato), il diritto alla vita privata e familiare.
  • L’Ordine di rimpatrio venga disposto, solo nei casi previsto dalla legge, previa verifica della effettiva possibilità di rimpatrio.
  • la tutela dei minori e l’obbligo d’istruzione sia garantito in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, come in Italia in conformità della Legge Zampa (L.47/2017).
  • In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, vengano SEMPRE GARANTITI I DIRITTI UNIVERASALI INDEROGABILI, previsti dall’art. 15 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e dall’art. 4 del Patto internazionale sui diritti civili e politici: Diritto alla vita (art. 2 CEDU) (salvo il caso di decesso per atto legittimo di guerra), Divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti ( 3 CEDU), Proibizione della schiavitù (art. 4 CEDU), Principio di legalità (nulla poena sine lege – art. 7 CEDU), Divieto di essere processato due volte (ne bis in idem) (art. 4 Prot. 7 CEDU), Abolizione della pena di morte (Prot. 6 e 13 CEDU), Libertà di pensiero, coscienza e religione (art. 4 del Patto sui diritti civili e politivi).

Strumenti di contrasto alle violazioni dei diritti fondamentali, attuabili da parte della società civile nell’ambito del diritto europeo.

In virtù del principio di cooperazione leale e del principio di amministrazione indiretta, previsti dal diritto dell’Unione Europea, spetta agli Stati Membri applicare il diritto europeo e assicurarsi che gli obiettivi dell’Unione si realizzino nel rispetto dei diritti fondamentali. In assenza di un proprio servizio ispettivo, che segua l’applicazione del diritto UE da parte degli Stati membri, la Commissione europea necessita della collaborazione dei cittadini, della società civile, delle associazioni e degli Istituti nazionali a tutela dei diritti umani, previsti nell’ambito delle Nazioni Unite dai Principi di Parigi.

A tal fine, può essere utile segnalare la Strategia per rafforzare l’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2020, che invita la società civile a denunciare possibili violazioni della Carta dei diritti fondamentali, indicando le modalità concrete, al fine di promuovere e rafforzare la tutela dei diritti umani in Europa, mediante strumenti di democrazia partecipativa.  Com’è noto, la Commissione Europea nella qualità di “guardiana dei trattati” può ricorrere alla CGUE anche quando persista «in qualche misura una prassi amministrativa costante e generale in contrasto con il diritto dell’Unione»[1]. Le denunce sarebbero più incisive se venissero allertati contestualmente l’Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali (FRA), il Parlamento Europeo (in particolare, la Commissione per le Libertà Civili, competente per le politiche relative alla migrazione e all’asilo e/o la Commissione Petizioni).

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2024, è possibile denunciare tale tipo di violazioni anche innanzi all’Agenzia Europea per l’Asilo, cui è riconosciuta una competenza diretta in materia di monitoraggio dell’applicazione delle norme sul Sistema comune europeo di asilo, in base agli articoli 14 e 15 del Regolamento (UE) 2021/2303.

Tuttavia, la strada forse più incisiva per prevenire il ripetersi di questo tipo di violazioni è quella del controllo sull’utilizzo delle rilevanti risorse finanziarie dell’Unione europea, mobilitate nel quadro della politica migratoria e dell’asilo. In questa prospettiva, un ruolo determinante per denunciare possibili casi di malversazione o abusi può essere svolto sia dall’OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) che dalla Procura europea (EPPO).

Nella stessa prospettiva della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea, sarebbe indispensabile attivare i meccanismi a tutela dei diritti fondamentali previsti dal Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021, il quale fissa le disposizioni comuni applicabili ai fondi di finanziamento europei, tra i quali il Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione, il Fondo Sicurezza interna, oltre allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti. L’articolo 15 (paragrafi 1 e 6) del suddetto regolamento prevede che l’applicazione effettiva e l’attuazione della Carta dei diritti fondamentali siano una «condizione orizzontale di abilitazione, il cui mancato adempimento può comportare anche la decisione di non rimborsare le spese effettuate dallo Stato Membro».

In un eccellente studio relativo a questa normativa europea commissionato dal Gruppo dei Verdi del Parlamento Europeo, si ricorda che gli Stati membri sono tenuti a istituire dei «comitati di monitoraggio incaricati di esaminare le prestazioni e l’attuazione dei programmi finanziati dall’UE». Nei comitati, oltre ai rappresentanti regionali e locali, devono figurare anche i rappresentanti delle forze economiche e sociali, della società civile e di organizzazioni che operino in campo ambientale, per l’inclusione sociale, la protezione dei diritti fondamentali e la lotta alle discriminazioni.

Tali Comitati, oltre all’attuazione dei programmi, hanno il compito di esaminare, in base all’art. 38 dello stesso regolamento, il puntuale «adempimento delle condizioni di abilitazione e la loro applicazione durante l’intero periodo di programmazione». Ciò include il monitoraggio dell’effettiva attuazione della Carta dei diritti fondamentali. Nel caso ci si trovasse invece di fronte a violazioni sistemiche dei diritti fondamentali e dei valori dell’Unione è prevista ormai l’attivazione del Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del 16 dicembre 2020 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione a tutela dei principi dello stato di diritto, «tra cui [] rientrano il principio di legalità, la certezza del diritto; il divieto di arbitrarietà del potere esecutivo; tutela giurisdizionale effettiva. Lo Stato di diritto è da intendersi alla luce degli altri valori e principi dell’Unione sanciti nell’articolo 2 del Trattato sull’Unione Europea». Il suddetto Regolamento prevede la possibilità di attivare il meccanismo di «”condizionalità di bilanci” da parte di tutte le autorità pubbliche [] a qualsiasi livello di governo, comprese le autorità nazionali, regionali e locali [...]» (a tale proposito, si segnalano le linee guida della Commissione Europea).

Com’è noto, la condizionalità di bilancio è già stata attivata nei confronti di Polonia e Ungheria che ne hanno contestato la legittimità innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. A seguito dei due ricorsi (C-156/21 e C-157/21), la CGUE ha confermato la legittimità del congelamento dei fondi, in applicazione del meccanismo di “condizionalità di bilancio”. Al momento, le gravi violazioni, verificatesi nel CPR di via Corelli a Milano non sembrerebbero giustificare l’attivazione del Regolamento Generale sulla “condizionalità di bilancio”, ma si potrebbe considerare tale possibilità, ove si dimostri unaviolazione sistemica dei diritti dei migranti in tutti i Centri per il ripatrio italiani, a seguito dell’analisi dei Rapporti sopramenzionati.

 

[1] CGUE, Case 494/01 of 26 April 2005, Commission v. Ireland (Irish Waste), para. 28; CGUE Case C-387/99 of 29 April 2004, Commission v. Germany, para. 42; CGUE, C-443/18 of 5 September 2019, Commission v Italy, para. 74.

 

 

 

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