Origini d’Europa/9 – Costituzionalismo

martedì, 17 Febbraio, 2015
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Costituzionalismo

Le Costituzioni nascono dopo la seconda guerra mondiale per cercare di evitare che la legge diventi – prosegue Zagrebelsky nel suo articolo – lo strumento per tutte le avventure del potere, quale che esso sia, democratico o antidemocratico, liberale o totalitario. La «forza di legge» è stata al servizio, di volta in volta, della ragione rivoluzionaria dei giacobini; del compromesso moderato tra il monarca e la borghesia liberale, contro il socialismo; dell’ autoritarismo liberale della fine dell’ Ottocento; delle riforme democratiche dell’ inizio del Novecento e delle dittature di destra e di sinistra che ne sono seguite. La legge era la legge, benefica o malefica, moderata o crudele che fosse e nessun diverso diritto le si poteva contrapporre. Lo stato che operava secondo leggi era, per ciò solo, legale e legittimo. Il fascismo e il nazismo si fregiarono perfino del titolo “scientifico” di stati di diritto […]con la conseguenza che i poteri ch’ essi venivano attribuendosi potevano certo dirsi legittimi, nel senso di legali, essendo al contempo scientificamente qualificabili come poteri autoproclamati e autoconferiti.[…] La memoria di quelle brucianti esperienze ha reso le generazioni che sono seguite diffidenti, perfino nei confronti della legge regolarmente votata in Parlamento o deliberata direttamente dal popolo in referendum. Ma, per porre limiti e organizzare cautele, ogni altro strumento diverso dalla legge era andato perduto da un secolo e mezzo. Lo ius antico era stato distrutto. La società era irrimediabilmente mutata. Essa non produceva legittimità se non, per l’ appunto, attraverso le procedure della legislazione. L’ unico strumento a disposizione per limitare il legislatore era, ancora, soltanto una legge, ma dotata di una “forza” maggiore di quella ordinaria, la forza di legge costituzionale. Alle Costituzioni ci si affidò, scrivendovi cataloghi di diritti inviolabili e principi di giustizia inderogabili e prevedendo in essa meccanismi e organi di garanzia: procedure speciali per cambiarle, capi di Stato “garanti della Costituzione”, come è quello previsto dalla nostra Costituzione, e Tribunali costituzionali, come è la Corte costituzionale. […]La scommessa del costituzionalismo sta tutta qui: nella capacità della Costituzione, posta come lex, di diventare ius; fuori dalle formule, nella capacità di uscire dall’ area del potere e delle fredde parole di un testo scritto per farsi attrarre nella sfera vitale delle convinzioni e delle idee care, senza le quali non si può vivere e alle quali si aderisce con calore. (1)

Il mondo del faccia a faccia ed il modello della veglia morale prevalgono sul mondo dell’appartenenza e sul modello dell’uomo in consorteria o dell’ipnopedia: la dimensione dei diritti, quindi, non può essere disgiunta da una considerazione della materialità delle condizioni delle persone, dunque dal confronto tra la promessa dei diritti e gli effetti che essa produce. (2)

(1) http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2003/06/25/antigone-la-legge-che-smarrisce.html

(2) Stefano Rodotà ll diritto di avere diritti pag. 49

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